Perdite su crediti: chiariti i requisiti di deducibilità
La Cassazione ribadisce i criteri degli “elementi certi e precisi” per la deducibilità delle perdite su crediti, valorizzando la valutazione economica dell’imprenditore e ridimensionando il rilievo del parametro dell’antieconomicità.
La Cassazione, con la sentenza 20.04.2026, n. 10314, è tornata a pronunciarsi sulla deducibilità delle perdite su crediti ai fini fiscali, rappresentando come, in ordine alle perdite su crediti non correlate all’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, la giurisprudenza pronunciatasi sull’art. 101 del Tuir è costante nel ritenere la necessità per il contribuente di dimostrare gli elementi “certi e precisi” che hanno dato luogo alla perdita, chiarendo ulteriormente che si può parlare di perdita su crediti quando il debitore non paga volontariamente e il credito non appare economico perseguirlo in modo coattivo. Per la Cassazione il legislatore ha valutato l’oggettività della perdita e non la causa che la genera, per cui l’imprenditore può legittimamente compiere operazioni antieconomiche in base a considerazioni di strategia generale e in vista di benefici economici su altri fronti e così, in via esemplificativa, la scelta di transigere con un cliente non rende indeducibile la perdita. Occorre però verificare la sussistenza di una situazione che renda ragionevole la rinuncia parziale al credito (in tal senso si veda anche Cassazione n. 27096/2025). Più in generale, non possono costituire voci passive delle perdite provenienti da una rinuncia sic et simpliciter al credito, sostanzialmente equiparabile a un atto donativo. Peraltro, la valutazione degli elementi forniti dalla parte contribuente per ritenere il credito di difficile esazione...