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Accertamento, riscossione e contenzioso 11 Aprile 2026

Perdite su crediti pro soluto: deduzione e principi contabili

La Cassazione, con ordinanza 4.03.2026, n. 4885, esclude automatismi nella deduzione delle perdite su crediti pro soluto, ma l’art. 101, c. 5 del Tuir impone il coordinamento con i principi contabili e la cancellazione dal bilancio.

La Cassazione, con l’ordinanza 4.03.2026, n. 4885, si è pronunciata sul tema dei presupposti alla base del diritto di deduzione fiscale delle perdite su crediti. La parte processuale privata, a fronte del rigetto del ricorso da parte della C.T.R., impugnava per Cassazione la sentenza, ritenendo di aver congruamente provato i requisiti di legge alla base del diritto di deduzione fiscale della perdita di crediti, avendo allegato il contratto per atto pubblico di factoring dal quale emergevano il valore dei crediti, il prezzo di vendita, il differenziale negativo tra le 2 poste (pari solo all’1,89% del valore dei crediti), nonché le ragioni che avevano indotto alla cessione (motivazioni da individuare nelle esigenze finanziarie della società, inconciliabili con i tempi lunghi dei pagamenti da parte dell’ASL, modestissimo importo della perdita, pari all’1,89% del valore dei crediti, inferiore al costo di eventuali interessi passivi ove la società avesse voluto fare ricorso ad un finanziamento sul mercato). La società, quindi, riteneva non si vertesse in alcuna situazione patologica.La Cassazione ha accolto il ricorso rappresentando però come la cessione pro soluto di crediti ritenuti inesigibili non comporti, di per sé, la deducibilità delle relative perdite ai fini del reddito, qualora non siano presenti dati di riferimento precisi o procedure concorsuali, verificandosi solo in quest’ultimo caso un automatismo nella deducibilità delle perdite sui crediti, per...

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