Diritto del lavoro e legislazione sociale
02 Settembre 2026
Periodo di prova: non basta il rinvio al contratto collettivo
Con l’ordinanza 31.05.2026, n. 17074, la Cassazione ha dichiarato nullo il patto di prova che rinvia genericamente al livello di inquadramento: quando la categoria accorpa profili eterogenei, occorre indicare il singolo profilo.
L’assunzione di un lavoratore prevede normalmente l’apposizione di una clausola che consente di individuare un periodo di prova. Ai sensi dell’art. 2096 c.c., infatti, tale clausola deve avere forma scritta; durante tale periodo, sia il datore di lavoro sia il lavoratore devono consentire e fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova. In questo modo, entrambe le parti saranno in grado di valutare l’opportunità lavorativa e la compatibilità della persona con l’ambiente organizzativo.Proprio l’oggetto del periodo di prova è stato discusso dalla Cassazione civile, Sez. Lavoro, con ordinanza 31.05.2026, n. 17074; nel caso concreto un lavoratore impugnava il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, deducendo la nullità del patto di prova per difetto di specifica indicazione delle mansioni e la natura ritorsiva del recesso. Il patto indicava “Impiegato 5° Livello con le mansioni di Impiegato Amministrativo - Supporter”, con riferimento al Ccnl Terziario, il cui 5° livello comprende una pluralità di figure professionali eterogenee, senza contemplare specificamente le qualifiche indicate. La Corte d’appello aveva ritenuto valido il patto e respinto la domanda.Secondo la Cassazione, la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l’oggetto, richiesta a pena di nullità, può essere operata anche mediante rinvio alle declaratorie del contratto collettivo, purché il richiamo sia sufficientemente specifico e...