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Amministrazione del personale 13 Marzo 2026

Permessi 104: come si calcolano le ore di assenza spettanti?

I permessi spettanti ai lavoratori che assistono familiari con disabilità devono rispettare determinate soglie mensili. L’Inps ha chiarito le modalità di calcolo.

L’art. 33 L. 104/1992 riconosce al lavoratore dipendente pubblico o privato il diritto a fruire di 3 giorni di permesso mensile per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno.
Eccezion fatta per i genitori lavoratori (i quali possono optare, in alternativa ai permessi, per il prolungamento del periodo di congedo parentale), le assenze in parola spettano, previa domanda all’Inps, a coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto o parenti e affini entro il secondo grado della persona da assistere.
Dal momento che le assenze sono economicamente a carico dell’Inps, con il datore di lavoro che anticipa in busta paga le somme per conto dell’Istituto, è fondamentale comprendere come si calcolano le ore di permesso mensilmente spettanti al dipendente. Analizziamo la fattispecie in dettaglio.

Permessi 104 per i full-time - I dipendenti con orario full-time hanno diritto a 3 giorni mensili di permesso, anche continuativi.
Le assenze possono tuttavia essere frazionate in permessi orari. In tal caso il frazionamento (come chiarito dall’Inps con messaggi 18.06.2007, n. 15995 e 28.06.2007, n. 16866) non deve comunque superare le 18 ore mensili se l’orario di lavoro è di 36 ore suddiviso in 6 giorni lavorativi.
Il limite orario mensile opera esclusivamente “laddove i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore e non quando vengano tutti fruiti per giornate lavorative intere” (mess. Inps 28.06.2007, n. 16866).
Sempre l’Istituto precisa che l’algoritmo di calcolo da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale determinato su base settimanale, ai fini della quantificazione del massimale orario mensile, è il seguente: (Orario normale di lavoro settimanale / numero dei giorni lavorativi settimanali) * 3 = ore mensili fruibili.
A titolo esemplificativo, un lavoratore “con orario di lavoro settimanale pari a 40 ore, articolato su 5 giorni, potrà beneficiare mensilmente di 24 ore di permesso” (mess. Inps 28.06.2007 n. 16866). In tal caso l’algoritmo di calcolo è: (40 / 5) * 3 = 24.
Per i dipendenti con orario normale di lavoro determinato dai contratti collettivi su base plurisettimanale, l’operazione è la seguente: (Orario normale di lavoro medio settimanale / numero medio dei giorni lavorativi settimanali) * 3 = ore mensili fruibili.

Permessi 104 per i part-time - I dipendenti part-time hanno diritto a un monte ore mensile di assenze a titolo di permessi 104 diverso a seconda della percentuale di orario di lavoro, se superiore o meno al 50%.
Se la percentuale supera il 50% (mess. Inps 28.06.2007, n. 16866) opera la seguente formula: (Orario normale di lavoro medio settimanale / numero medio dei giorni lavorativi settimanali) * 3 = ore mensili di permesso fruibili.
Al contrario, se la percentuale è pari o inferiore al 50% (mess. Inps 7.08.2018, n. 3114) si applica la formula: (Orario medio settimanale teoricamente eseguibile / numero medio dei giorni o turni lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno) * 3 giorni di permesso teorici.

Assistenza inferiore al mese - Se il dipendente presta l’assistenza per periodi inferiori a un mese, i 3 giorni di permesso mensili devono essere riproporzionati in base al criterio secondo cui se l’assistenza non viene prestata abitualmente, per ogni 10 giorni di assistenza continuativa spetta al richiedente un giorno di permesso (interpello Min. Lav. 3.10.2008, n. 46). Pertanto, l’assistenza fornita per un periodo inferiore a 10 giorni continuativi non conferisce alcun diritto ai permessi.
Al contrario, per periodi superiori a 10 giorni, ma inferiore a 20 spetta un solo giorno di permesso.