I lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti interamente a carico azienda nel caso di decesso o grave infermità del coniuge, di un parente di 2° grado, del convivente oppure in tutti i casi previsti dal CCNL applicato in azienda.
L'art. 4 L. 53/2000 prevede che i lavoratori dipendenti del settore privato possano beneficiare di 3 giorni lavorativi all’anno di permesso retribuito a carico dell’azienda nel caso di decesso di uno dei seguenti soggetti:
coniuge, anche se legalmente separato (ma non divorziato). Sul punto, la L. 20.05.2016 n. 76, ha di fatto parificato i coniugi ai soggetti uniti civilmente, anche dello stesso sesso. Pertanto, anche in linea con l’evoluzione della società, si ritiene che il lavoratore abbia il diritto di richiedere i permessi non solo nel caso di matrimonio, ma anche nel caso di unione civile tra persone dello stesso o diverso sesso;
parente entro il 2° grado, anche non convivente; ai sensi dell’art. 74 c.c. ricordiamo che “la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo” Sono quindi compresi genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni, nipoti (figli di figli), anche nel caso di figli adottivi;
convivente, a prescindere dal grado di parentela o affinità, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica.
I permessi non spettano, per esempio, nel caso di decesso dei bisnonni, dei nonni del coniuge, dei suoceri, degli zii, dei cugini, salvo siano conviventi con...