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Imposte dirette 03 Aprile 2026

Permuta di cosa futura: decorrenza della prescrizione e plusvalenza

L’ordinanza 25.03.2026, n. 7091 individua il momento impositivo nella venuta a esistenza del bene futuro ex art. 1472 c.c., rilevante ai fini della decadenza ex art. 43 D.P.R. 600/1973 e della tassazione della plusvalenza.

La Cassazione, con l’ordinanza 25.03.2026, n. 7091, si è pronunciata in ordine alla tempestiva notifica di un atto impositivo relativo a una plusvalenza correlata a un atto di permuta tra un bene attuale (cessione di un terreno) e un bene futuro (cessione di taluni immobili costruiti sul terreno ceduto). La parte privata sosteneva che non dovesse avere rilevanza il momento della consegna degli immobili, ma il momento in cui essi erano venuti a esistenza, dovendo da tale momento ritenersi maturato il termine di decadenza di cui all’art. 43 D.P.R. 600/1973.La C.T.R. della Campania aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo di aderire alla tesi di quest’ultima che raccordava la decadenza al momento della consegna degli immobili costruiti sul terreno ceduto. La parte privata impugnava la sentenza del giudice regionale per violazione degli artt. 1555 e 1472 c.c.La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo, precisando che, per verificare il rispetto del termine di decadenza, è necessario individuare il momento in cui si realizza il presupposto impositivo, nel caso di specie costituito dall’incremento di valore correlato alla realizzata plusvalenza.Il contratto in questione è una permuta di cosa presente contro cosa futura e, rispetto a tale schema negoziale, la giurisprudenza di questa Corte ha temporalmente collocato il presupposto impositivo in corrispondenza dell’effetto traslativo del bene, che l’art. 1472 c.c. (espressamente richiamato,...

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