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Diritto del lavoro e legislazione sociale 12 Maggio 2026

Piani Welfare leciti in assenza di finalità retributiva o sostitutiva

Il regime di esenzione previsto dall’art. 51, c. 2 del Tuir non può trovare applicazione quando i benefit utilizzati rispondano a finalità retributive o sostituiscano la retribuzione diretta o indiretta del lavoratore.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta più volte con l’intento di chiarire le condizioni e le modalità attraverso le quali le imprese possano attivare piani di welfare beneficiando dell’esclusione dei relativi benefit dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. Ai sensi delle disposizioni vigenti, infatti, nel rispetto del principio di onnicomprensività della retribuzione, il reddito di lavoro da dipendente è costituito “da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Esiste quindi un principio assoluto per effetto del quale i riconoscimenti elargiti dal datore di lavoro nell’ambito dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato concorrano alla formazione del reddito di lavoro, con relativo assoggettamento fiscale. Le uniche eccezioni previste a tale principio sono chiaramente disciplinate dall’art. 51, c. 2 del Tuir, ed è proprio in merito alla corretta gestione di tali esclusioni che l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata più volte nel tempo, talvolta cambiando orientamento, stabilendo alcuni principi che possiamo considerare definitori. Il primo punto fermo riguarda le finalità del piano di welfare; su questo aspetto è stato chiarito in diverse occasioni (Rif. risoluzione n. 55/E/2000) che “qualora tali benefit rispondano a finalità retributive (ad esempio, per incentivare la performance del lavoratore o...

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