Il decreto Crescita ha ampliato la platea dei beneficiari del regime agevolativo previsto per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia e ridotto la percentuale di tassazione del reddito prodotto in Italia da tali soggetti. Vediamo la loro applicazione al periodo di imposta 2020. Tutte le agevolazioni presuppongono il trasferimento della residenza fiscale in Italia per il soggetto che ne fruisce; si considera residente in Italia la persona fisica che per la maggior parte del periodo di imposta è iscritta all'anagrafe della popolazione residente. Il nuovo regime è quindi applicabile dal 2020 ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia dal 3.7.2019.
I soggetti beneficiari sono:
- (art. 16, c. 1 D.Lgs. 147/2015) lavoratori non residenti in Italia nei 2 periodi di imposta precedenti il trasferimento, con impegno a risiedere in Italia per almeno 2 anni, che svolgono l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. Il vecchio testo prevedeva che i soggetti ricoprissero in Italia ruoli direttivi, di elevata qualificazione o specializzazione. L'obiettivo era attrarre lavoratori ad alto potenziale, mentre la nuova disposizione attribuisce a tale finalità importanza secondaria, così che anche un apprendista potrà accedere al beneficio;
- (art. 16, c. 2 D.Lgs. 147/2015) cittadini UE e di Stati diversi dall'UE con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa (o di studio) fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, che si trasferiscono e svolgono attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia.
I redditi prodotti in Italia dai lavoratori sopra individuati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30%. La percentuale è ridotta al 10% per i soggetti che trasferiscono la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. Il regime agevolativo si applica per 5 periodi di imposta, dal periodo in cui è avvenuto il trasferimento in Italia e per i 4 periodi di imposta successivi.
Le disposizioni si applicano per ulteriori 5 periodi di imposta:
- nel limite del 50%, per i lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico o lavoratori che diventano proprietari di almeno un immobile residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento;
- nel limite del 10% nel caso di lavoratori che abbiano almeno 3 figli minorenni o a carico.
Il decreto fiscale ha previsto che tale regime possa applicarsi anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia dal 30.04.2019. Pertanto, anche i soggetti trasferiti in Italia dal 30.04.2019 al 2.07.2019 possono accedere al regime agevolativo nella misura di esenzione del 70%, più favorevole rispetto alla precedente, già a decorrere dal periodo di imposta 2019.
Per beneficiare delle agevolazioni i lavoratori devono presentare richiesta scritta al datore di lavoro; si ricorda altresì la possibilità di presentare istanza di interpello al fine di ottenere una risposta dell'Agenzia delle Entrate sulla sussistenza delle condizioni richieste dalla norma per l'accesso al regime.
