Accertamento, riscossione e contenzioso
26 Giugno 2026
Plusvalenza immobiliare e formalismo della Cassazione
Con l’ordinanza n. 20531/2026 la Corte tassa la plusvalenza da rivendita infraquinquennale negando rilievo alle lungaggini burocratiche; l’autore vi oppone una lettura non formalistica dell’art. 67, c. 1, lett. b), Tuir.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 18.06.2026, n. 20531, si è pronunciata sul recupero a tassazione di una plusvalenza ex art. 67, c. 1, lett. b) del Tuir relativa a una vendita infraquinquennale di un immobile acquistato a titolo oneroso nel Comune di Pisciotta nell’anno 2009. L’immobile era stato acquistato con atto di compravendita del 7.01.2009 e successivamente ceduto con atto di compravendita 29.11.2011, registrato in data 6.12.2011. La contribuente aveva trasferito la residenza dal Comune di Napoli a quello di Pisciotta solo in data 25.10.2010, per cui l’immobile, per la maggior parte del periodo compreso fra l’acquisto e la vendita, non era stato adibito ad abitazione principale. Entrambi i giudici di merito accoglievano il ricorso della contribuente rilevando che l’immobile non era stato adibito ad abitazione principale per molti mesi per “lungaggini burocratiche” connesse con il rilascio delle autorizzazioni all’esecuzione dei lavori necessari per renderlo abitabile. La richiesta di permesso di costruire era stata presentata il 29.11.2008, ancora prima dell’acquisto.L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione deducendo che il protrarsi dei lavori per lungaggini burocratiche non poteva integrare l’esimente della forza maggiore, la quale deve essere caratterizzata dalla non imputabilità al contribuente e dall'imprevedibilità.La Cassazione non ha tentennato ad accogliere le ragioni del Fisco, rappresentando come la ragione...