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Paghe e contributi 30 Ottobre 2026

Portabilità del contributo datoriale: cosa cambia dal 31.10.2026

L’art. 14, c. 6 D.Lgs. 252/2005, modificato dalla legge di Bilancio 2026, consente dopo 2 anni di iscrizione di trasferire anche la quota dell’azienda a fondi aperti e PIP: il percorso in 3 passaggi e le criticità ancora aperte.

Novità in tema di trattamento di fine rapporto: a partire dal 31.10.2026 il lavoratore che trasferisce la propria posizione di previdenza complementare non perde più il contributo del datore di lavoro. Dopo almeno 2 anni di iscrizione, Tfr maturando e contributo datoriale possono seguirlo verso qualsiasi forma pensionistica, inclusi fondi aperti e PIP, senza i vincoli fissati dai contratti collettivi. Un’importante novità che sicuramente sposta l’equilibrio tra scelta individuale e contrattazione collettiva e, per questo, resta oggetto di confronto tra Governo, parti sociali e fondi negoziali, e che comunque a oggi evidenzia ancora molte criticità operative.   La norma di riferimento è l’art. 14, c. 6 D.Lgs. 252/2005. La novità è contenuta nell’ultimo periodo. Nella formulazione previgente il diritto al versamento di Tfr e contributo datoriale nella nuova forma era riconosciuto solo “nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi”. La legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha eliminato questo inciso, che di fatto legava il contributo aziendale al fondo negoziale di categoria.La norma tutela la portabilità anche sul piano dei costi: statuti e regolamenti non possono contenere clausole che la limitino, nemmeno di fatto, e sono inefficaci le voci di costo applicate all’ingresso o al trasferimento se significativamente più alte di...

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