Cambio di appalto e cessazione del rapporto - Con la sentenza 21.07.2026, n. 23715 la Sezione lavoro della Corte di Cassazione interviene su una controversia nata alla cessazione di un appalto. Il rapporto con l’impresa uscente si era chiuso nello stesso momento in cui il lavoratore era passato alle dipendenze dell’appaltatore subentrante, secondo la disciplina collettiva applicabile. In primo grado la domanda relativa al preavviso era stata respinta sulla base di una risoluzione per mutuo consenso, ricavata anche dal successivo passaggio alla nuova impresa. La Corte d’Appello ha ribaltato tale lettura e la Cassazione ne ha condiviso la ricostruzione. La causa concreta della cessazione viene ricondotta alle scelte organizzative del datore uscente. L’adesione alla procedura di cambio di appalto regola il nuovo rapporto e lascia autonoma la vicenda precedente. Da qui il riconoscimento del credito per indennità sostitutiva del preavviso.
Il recesso immediato resta legittimo - La pronuncia affronta anche l’assenza di una formale lettera di licenziamento. Per la controversia relativa al mancato preavviso, i giudici di merito avevano ricostruito la volontà datoriale attraverso una serie di circostanze convergenti, valutazione ritenuta corretta dalla Cassazione. L’art. 2118 c.c. consente il recesso immediato con pagamento della somma dovuta per il periodo di preavviso. La cessazione con effetto immediato rientra nell’esercizio di un diritto potestativo e genera l’obbligazione prevista dalla legge. La forma del licenziamento conserva il proprio rilievo generale; nella causa esaminata, l’accertamento verteva sull’attribuzione della cessazione ai fini del credito azionato.
Perché l’indennità ha natura retributiva - Sul tema esisteva un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. Un precedente del 2024 aveva riconosciuto all’emolumento una componente retributiva. Una pronuncia del 2025 aveva adottato una lettura più restrittiva dei trattamenti coperti dall’art. 29 D.Lgs. 276/2003. La sentenza del 21.07.2026 aderisce all’indirizzo che attribuisce all’indennità una natura prevalentemente retributiva. Durante il preavviso lavorato il dipendente avrebbe percepito la normale retribuzione; con la cessazione immediata, la relativa indennità prende economicamente il posto di quel trattamento. Tale continuità spiega l’esclusione della natura propriamente risarcitoria e consente di ricondurre la somma ai trattamenti retributivi richiamati dall’art. 29, c. 2. La funzione indennitaria accompagna l’emolumento e il collegamento diretto con la retribuzione assume peso decisivo nella qualificazione adottata dalla Corte.
Responsabilità solidale del committente - La qualificazione dell’emolumento produce effetti diretti negli appalti. L’art. 29 D.Lgs. 276/2003 prevede una garanzia a favore dei dipendenti dell’appaltatore e collega il committente ai crediti retributivi maturati nell’esecuzione del contratto. Secondo la sentenza, anche il credito per mancato preavviso può rientrare nella responsabilità solidale del committente, quando ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina applicabile.
La decisione acquista rilievo per il contrasto esistente tra precedenti della stessa Corte: la Sezione lavoro sceglie la lettura che valorizza il legame economico tra indennità e retribuzione e la funzione di garanzia assegnata dal legislatore alla solidarietà negli appalti. Il lavoratore che passa all’impresa subentrante conserva il diritto alla somma quando la cessazione del rapporto precedente deriva dall’iniziativa datoriale; il committente può essere chiamato a rispondere solidalmente del relativo pagamento.
