La reiterazione degli accordi aziendali non determina automaticamente un diritto acquisito alla loro prosecuzione. La recente ordinanza della Cassazione offre lo spunto per riflettere sulla natura dei sistemi incentivanti.
I sistemi di retribuzione variabile rappresentano oggi uno degli strumenti più utilizzati dalle imprese per incentivare la produttività e orientare le performance individuali e collettive. Nella prassi, tali strumenti sono frequentemente disciplinati mediante accordi aziendali di durata annuale, rinnovati periodicamente in funzione delle esigenze organizzative e degli obiettivi strategici dell’impresa.Proprio la reiterazione nel tempo di tali accordi genera, non di rado, il convincimento che il datore di lavoro sia tenuto a riproporli anche negli anni successivi. Si tratta, tuttavia, di una conclusione che richiede particolare cautela.L’ordinanza della Corte di Cassazione 20.01.2026, n. 1235, pur pronunciandosi sul diverso tema della perdita di chance conseguente alla mancata assegnazione degli obiettivi individuali, ribadisce un principio di fondo coerente con la natura della retribuzione variabile: il diritto al premio non può prescindere dall’esistenza dei presupposti che ne regolano l’erogazione e non può essere desunto da automatismi privi di un adeguato fondamento giuridico.Sotto questo profilo, la circostanza che un’impresa abbia sottoscritto per più annualità accordi sui premi di risultato non comporta, di per sé, l’obbligo di rinnovarli indefinitamente. Se l’accordo collettivo prevede una durata determinata e non contiene clausole di rinnovo automatico, la sua cessazione segue le ordinarie regole pattizie, salvo diverse previsioni della...