Diritto del lavoro e legislazione sociale 09 Aprile 2025

Prescrizione premi e accessori: le indicazioni operative Inail

Con la circolare n. 26/2025 l’Inail ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina in materia di prescrizione dei crediti, anche per premi richiesti a seguito di accertamento ispettivo.

L’Inail, con la circolare 7.04.2025, n. 26, riassume la disciplina della prescrizione dei crediti per premi e accessori secondo gli orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia. Si ricorda che tale disciplina è contenuta negli artt. 112, c. 2 D.P.R. 1124/1965 e 3, c. 9, lett. b) L. 335/1995.Nel documento di prassi, l’Inail sottolinea che, in generale, l'azione per riscuotere i premi di assicurazione, e in genere le somme dovute dai datori di lavoro all'Istituto, si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui si doveva eseguire il pagamento. Per la Corte di Cassazione (SS. UU. n. 916/1996), infatti, si applica un solo termine di prescrizione, ossia quello quinquennale di cui all’art. 3, c. 9, lett. b) L. 335/1995, sia all’azione di accertamento e di liquidazione dei premi che per il recupero delle somme accertate e liquidate.Nella sua analisi l’Inail sottolinea che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui può essere fatto valere il diritto (art. 2935 c.c.) senza dare rilievo agli impedimenti soggettivi ancorché determinati dal fatto del debitore (Cass. 23.10.2003, n. 15858). L’impossibilità di far valere tale diritto è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, ma soltanto specifiche e tassative ipotesi di sospensione previste dall’art. 2941 c.c. Di conseguenza, non hanno effetto impeditivo del decorso della...

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