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Diritto del lavoro e legislazione sociale 01 Luglio 2026

Prescrizione verifiche ispettive Inail: il ritorno al quinquennio

Con l'esaurimento delle sospensioni dei termini prescrizionali introdotte durante l'emergenza Covid-19, a decorrere dal 1.07.2026 le verifiche ispettive Inail tornano a essere governate dal solo quinquennio ordinario previsto dall'art. 3, c. 9 L. 335/1995.

Dal 1.07.2026, chi riceve un verbale Inail deve verificare unicamente il quinquennio precedente alla data di notifica, senza applicare alcuna proroga residuale. Si chiude così la stagione delle sospensioni Covid dei termini prescrizionali, che per oltre 5 anni ha esteso, in misura variabile, il perimetro temporale delle verifiche ispettive nei confronti delle aziende.

Il termine di prescrizione delle contribuzioni previdenziali obbligatorie è disciplinato dall'art. 3, c. 9 L. 335/1995, che fissa il classico quinquennio. Durante la pandemia, 2 distinte misure emergenziali ne hanno alterato il computo. L'art. 37, c. 2 D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia, conv. L. 27/2020) ha sospeso i termini dal 23.02.2020 al 30.06.2020, per 129 giorni. L'art. 11, c. 9 D.L. 183/2020 (Milleproroghe 2021, conv. L. 21/2021) ha operato dal 31.12.2020 al 30.06.2021, per ulteriori 182 giorni. Il cumulo ha prodotto 3 fasi distinte: fino al 30.06.2025 il periodo accertabile era di 5 anni più 311 giorni; dal 1.07.2025 al 30.06.2026 di 5 anni più 182 giorni; dal 1.07.2026 in poi torna il puro quinquennio ordinario senza alcun differimento.
Le medesime sospensioni si applicavano anche ai crediti Inps, ma con la differenza che, in questo caso, il termine prescrizionale decorre dalla singola scadenza mensile di versamento. Il rientro nel regime ordinario è avvenuto quindi progressivamente, credito per credito, man mano che ciascuna scadenza mensile usciva dall'ambito applicativo delle proroghe. A titolo esemplificativo, un'omissione contributiva Inps di competenza gennaio 2021, con scadenza di versamento al 16.02.2021, ha visto maturare la propria prescrizione ordinaria il 16.02.2026, senza alcuna proroga residuale applicabile.

Sul piano dell'atto interruttivo, la circolare Inail n. 26/2025 ha segnato una svolta definitiva rispetto all'orientamento della previgente circolare n. 1/1999, chiarendo che il verbale di primo accesso non è idoneo a interrompere la prescrizione, in quanto atto meramente prodromico all'accertamento, privo di un'inequivocabile pretesa creditoria. Solo il verbale unico di accertamento e notificazione, notificato al termine della verifica, produce tale effetto, anche in assenza della quantificazione dei premi, essendo sufficiente che il credito risulti determinabile (Cass. SS.UU. n. 5076/2015). L'effetto interruttivo si estende automaticamente alle sanzioni civili collegate, in quanto funzionalmente connesse all'omissione principale. I verbali di enti terzi (Inps, INL) non interrompono la prescrizione Inail; le sedi possono tuttavia ovviare notificando autonomamente gli estremi del verbale esterno, manifestando la volontà di richiedere i premi con riserva di successiva quantificazione.

Sul piano operativo, per i verbali notificati dal 1.07.2026 il perimetro accertabile è quindi il quinquennio puro, calcolato a ritroso dalla data di notifica del verbale finale. Nei procedimenti pendenti va valutata l'eccezione di prescrizione per i periodi eccedenti il termine applicabile al momento dell'accesso, tenendo distinti i verbali notificati ante e post 1.07.2026.
Il superamento della circolare n. 1/1999 impone inoltre di rideterminare il dies a quo anche nelle pratiche già istruite, dovendo considerare non più la data del primo accesso, ma quella di notifica del verbale finale.