La disciplina del Contratto di lavoro occasionale, contenuta nell’art. 54-bis D.L. 24.04.2017, n. 50 (convertito con L. 96/2017) che ha sostituito il sistema dei c.d. voucher, subisce nuove modificazioni dopo quelle apportate dalla L. 29.12.2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023).
Ricordiamo, infatti, che dal 1.01.2023 la soglia ordinaria di compensi che il singolo utilizzatore può riconoscere alla totalità dei prestatori è passata da 5.000 a 10.000 euro.
La legge di Bilancio ha così ampliato la platea dei potenziali beneficiari senza però modificare il limite di compensi che il singolo prestatore può percepire da tutti gli utilizzatori. La seconda modifica ha interessato l’art. 54-bis, c. 14, lett. a), che, nella sua versione precedente, vietava il ricorso al Contratto di prestazione occasionale agli utilizzatori con oltre 5 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in organico, innalzando la soglia a 10 dipendenti.
L’art. 37 del nuovo Decreto Lavoro (D.L. 4.05.2023, n. 48), in vigore dal 5.05.2023, interviene nuovamente sullo strumento in parola, ma in maniera selettiva, dettando nuove regole per le sole imprese del settore turistico e termale. In tal modo, si estende il campo di applicazione dei PrestO nel tentativo di fornire una risposta in termini di flessibilità alla carenza di personale che da tempo preoccupa i menzionati settori.
In dettaglio, le novità si sostanziano in 2 ritocchi all’art 54-bis:
Ricordiamo, infatti, che dal 1.01.2023 la soglia ordinaria di compensi che il singolo utilizzatore può riconoscere alla totalità dei prestatori è passata da 5.000 a 10.000 euro.
La legge di Bilancio ha così ampliato la platea dei potenziali beneficiari senza però modificare il limite di compensi che il singolo prestatore può percepire da tutti gli utilizzatori. La seconda modifica ha interessato l’art. 54-bis, c. 14, lett. a), che, nella sua versione precedente, vietava il ricorso al Contratto di prestazione occasionale agli utilizzatori con oltre 5 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in organico, innalzando la soglia a 10 dipendenti.
L’art. 37 del nuovo Decreto Lavoro (D.L. 4.05.2023, n. 48), in vigore dal 5.05.2023, interviene nuovamente sullo strumento in parola, ma in maniera selettiva, dettando nuove regole per le sole imprese del settore turistico e termale. In tal modo, si estende il campo di applicazione dei PrestO nel tentativo di fornire una risposta in termini di flessibilità alla carenza di personale che da tempo preoccupa i menzionati settori.
In dettaglio, le novità si sostanziano in 2 ritocchi all’art 54-bis:
- al c. 1, lett. b) è ora previsto l’innalzamento del limite ordinario dei compensi da 10.000 euro a 15.000 euro per le sole imprese dei settori congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi di divertimento;
- al c. 14, lett. a) si introduce un’eccezione al limite dimensionale dei 10 dipendenti a tempo indeterminato che, per i settori sopra specificati, sale a 25.
Per l’individuazione delle aziende fa fede l’iscrizione presso il Registro delle Imprese; pertanto, gli utilizzatori devono prestare attenzione al proprio codice Ateco2007 per la corretta individuazione dei limiti dimensionali ed economici applicabili.
Nulla è mutato in merito alle procedure di registrazione e di creazione della provvista economica nel portafoglio elettronico degli utilizzatori, né per quanto riguarda l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva (almeno 60 minuti prima l’inizio della prestazione) attraverso un calendario giornaliero da compilare nell’apposita piattaforma nel portale dell’Inps.
Nulla è mutato in merito alle procedure di registrazione e di creazione della provvista economica nel portafoglio elettronico degli utilizzatori, né per quanto riguarda l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva (almeno 60 minuti prima l’inizio della prestazione) attraverso un calendario giornaliero da compilare nell’apposita piattaforma nel portale dell’Inps.
