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Lavoro 07 Agosto 2023

Prestazioni occasionali nei settori turismo e termale

Con circolare n. 75/2023, l’Inps ha fornito alcune utili indicazioni sul tema, elencando i codici attività che possono beneficiare dei più ampi limiti economici e dimensionali.

L’ultima legge di Bilancio ha profondamente modificato la disciplina del Contratto di prestazione occasionale e del Libretto Famiglia (art. 54-bis D.L. 50/2017) innalzando a 10.000 euro i limiti di compenso erogabili per anno civile da ogni utilizzatore alla totalità dei prestatori e raddoppiando il limite dimensionale che ora consente l’utilizzo di tali prestazioni ai soggetti che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. L’Inps ha fornito le prime indicazioni con la circolare 19.01.2023, n. 6.

Il più recente decreto Lavoro (D.L. 48/2023, conv. in L. 85/2023) ha previsto un ulteriore ampliamento del limite economico, portato ora a 15.000 euro per i soli utilizzatori che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi di divertimento. Per tali soggetti, inoltre, il ricorso ai PrestO è consentito a condizione di avere alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

In dettaglio, possono applicare i nuovi limiti maggiorati esclusivamente le aziende che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici Ateco2007 di seguito indicati:
  • 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere;
  • 96.04.20 Stabilimenti termali;
  • 93.21.01 Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;
  • 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie.
Il settore di attività deve essere quello risultante dai dati registrati presso il Registro delle Imprese.
L’Istituto specifica, inoltre, che il codice 93.21.01 deriva dal codice 93.21.00 “Parchi di divertimento e parchi tematici” per effetto degli aggiornamenti ai codici Istat effettuati nel 2022; pertanto, gli utilizzatori operanti in tale settore devono aggiornare il codice attività presso il Registro delle Imprese.
La piattaforma telematica con cui l’Inps gestisce il servizio “Contratto di prestazione occasionale” sarà implementata con la nuova classificazione delle aziende dei settori sopra indicati e le nuove funzionalità saranno disponibili dal 9.08.2023.

Si ricorda che, con riferimento a ciascun utilizzatore, i limiti di compenso annuo si calcolano nella misura del 75% del loro effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:
  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate (art. 19 D.Lgs. 150/2015);
  • percettori di prestazioni di integrazione salariale o di altre prestazioni di sostegno al reddito.
Non sono mutati i limiti previsti per i prestatori di lavoro occasionale, fissati normativamente in:
  • 5.000 euro per ciascun prestatore, nei confronti della totalità degli utilizzatori;
  • 2.500 euro per prestazioni rese nei confronti del medesimo utilizzatore.
Permane il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Il superamento dei limiti economici o di durata delle prestazioni, così come la violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all’Inps delle prestazioni da effettuarsi ovvero di uno dei divieti previsti dalla disciplina in argomento, comportano la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato e l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione all’obbligo di comunicazione (Inps circ. nn. 107/2017 e 103/2018).