La legge n. 96/2018 di conversione del Decreto Dignità ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del contratto di prestazioni occasionali (PrestO) di cui all'art. 54-bis D.L. n. 50/2017 che riguardano, in particolare, 3 settori: aziende alberghiere e strutture ricettive che operano nel settore del turismo; aziende agricole; enti locali.
A favore delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo viene prevista un'eccezione alla regola generale del limite massimo dei 5 dipendenti a tempo indeterminato, posto per l'utilizzo delle prestazioni occasionali, consentendo di accedere a PrestO purché non abbiano alle proprie dipendenze più di 8 lavoratori. Per potersi avvalere del maggior limite occupazionale, dovranno utilizzare le prestazioni rese dai soggetti di cui al citato art. 54-bis, c. 8:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi in un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o a un ciclo di studi all'università;
- persone disoccupate, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 14.09.2015, n. 150;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Peraltro, viene ora disposto che questi soggetti devono autocertificare il proprio status all'atto della registrazione sulla piattaforma digitale...