Principio di diritto n. 3/2026 e mutamento della compagine sociale
Nelle STP e nelle STA in forma di società semplice il riparto degli utili tra i soci professionisti può essere fissato fino alla dichiarazione dei redditi. Recesso, esclusione, morte del socio e cessione infrannuale della quota: a chi va il reddito.
L’Amministrazione Finanziaria, con il principio di diritto n. 3/2026, ha ritenuto che sussista la possibilità di redigere l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi, prevista dall’art. 5, c. 3, lett. c), del Tuir, anche per le STP e le STA costituite in forma di società semplice, ma limitatamente alla determinazione delle quote di partecipazione agli utili riferibili ai soci professionisti, in quanto fondata sull’esigenza di valorizzare l’apporto personale effettivamente reso da questi ultimi nel corso del periodo d’imposta. In ordine a tale tema si ritiene utile allargare l’indagine anche al caso del recesso, morte, esclusione del socio professionista o al caso del trasferimento infrannuale della partecipazione ad altro socio, dovendo tenere fermo il principio che raccorda l’imputazione del reddito imponibile della società ai soli soci (associati) esistenti al 31.12.
La Corte di Cassazione, anche con l’ordinanza del 19.11.2024, n. 29774, è tornata a ribadire che qualora nel corso di un esercizio sociale di una società di persone ovvero di un’associazione si sia verificato un mutamento della compagine sociale con il subentro di un socio/associato nella posizione giuridica di un altro, i redditi di tale società/associazione devono essere imputati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del Tuir,...