Con l'estate alle porte e temperature che già segnano il bollino rosso in molte città italiane, la gestione dello stress termico è diventata un adempimento prioritario per ogni datore di lavoro, non solo nei settori tradizionalmente esposti come edilizia e agricoltura. L'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori, mentre il D.Lgs. 81/2008 (art. 28) richiede che la valutazione dei rischi riguardi tutti i rischi, microclima compreso. Il D.M. 95/2025, "Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche", introduce misure strutturate per affrontare le criticità operative durante eventi meteorologici eccezionali. Lo stress termico deve essere valutato esplicitamente nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), utilizzando l'indice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) che combina temperatura, umidità, ventilazione e radiazione solare. Per i cantieri temporanei o mobili, il rischio va trattato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) di ciascuna impresa appaltatrice, con particolare attenzione alle lavorazioni all'aperto. I fattori da analizzare includono: tipo di attività (carico metabolico), caratteristiche dell'ambiente (outdoor con esposizione solare diretta o indoor scarsamente ventilato), abbigliamento e DPI, caratteristiche individuali (età, salute, gravidanza, terapie) e...