Diritto del lavoro e legislazione sociale
09 Settembre 2026
Quando il Ccnl “leader” non ha l’ultima parola
Una sentenza del Consiglio di Stato fa riflettere sul ruolo finale della contrattazione collettiva vigente in azienda che, nonostante la regolare applicazione, in certi casi può essere messa in discussione anche dagli ispettori del lavoro.
La scelta del contratto collettivo da applicare nell’impresa e la determinazione del trattamento economico spettante ai lavoratori costituiscono uno dei temi più complessi del diritto del lavoro e la disciplina contrattuale applicabile al rapporto di lavoro individuale resta ancorata al principio della libertà negoziale. Come confermato dal Tribunale di Roma nel 2021 e da un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (es. Cassazione n. 21537/2019 e SS.UU. n. 2665/1997), la scelta del contratto collettivo è tendenzialmente libera.In assenza di vincoli derivanti dall’iscrizione del datore di lavoro a un’associazione datoriale firmataria, non trova applicazione diretta l’art. 2070 c.c. e l’imprenditore non è quindi obbligato ad applicare il Ccnl corrispondente all’attività effettivamente esercitata. L’autonomia datoriale incontra tuttavia 2 limiti fondamentali:1) la scelta di aderire a un’organizzazione datoriale firmataria obbliga all’applicazione in toto del relativo Ccnl;2) il parametro costituzionale (art. 36) che stabilisce che “Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.Proprio da qui è partito il D.L. 62/2026 che, con l’inserimento del concetto di “salario giusto”, si pone l’obiettivo di contrastare il dumping contrattuale e i cosiddetti contratti “pirata” che,...