Diritto del lavoro e legislazione sociale
15 Giugno 2026
Quando il Gender Pay Gap diventa oggetto di valutazione congiunta
L’art. 10 D.Lgs. 7.05.2026, n. 96 sulla trasparenza retributiva prevede lo svolgimento di una specifica procedura di confronto nel caso in cui il divario retributivo di genere sia superiore al 5% resti ingiustificato.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 1.06.2026 è definitivamente entrato in vigore, dal giorno 7.06.2026, il D.Lgs. 7.05.2026, n. 96 di recepimento della Direttiva EU 2023/970 sulla trasparenza retributiva. L’art. 9 del commentato Decreto istituisce in particolare gli obblighi informativi cui le imprese saranno soggette, prevedendo che i lavoratori dipendenti e le organizzazioni sindacali dovranno ricevere specifica comunicazione in merito al “divario retributivo di genere tra lavoratori per categorie di lavoratori ripartito in base al salario o allo stipendio normale di base e alle componenti complementari o variabili”. L’obbligo informativo in questione decorre con tempistiche e cadenze diverse in ragione dell’organico aziendale; in particolare, ne sono escluse le imprese con meno di 100 dipendenti, mentre decorrerà da giugno 2027 (con cadenza annuale) per le imprese che occupino almeno 150 dipendenti, oppure da giugno 2031 (con cadenza triennale) per imprese con organico compreso tra 100 e 149 dipendenti.Dall’andamento del divario retributivo di genere possono scaturire specifici obblighi di confronto con le organizzazioni sindacali; l’art. 10 D.Lgs. 96/2026 prevede infatti che nel caso in cui tale indice superi il limite massimo del 5% in una delle categorie di lavoratori, in assenza di ragioni che motivino tale differenza sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, ed in assenza di interventi che rimuovano i fattori...