Accertamento, riscossione e contenzioso
13 Maggio 2026
Ravvedimento speciale e limiti all’uso delle presunzioni
La ricostruzione della portata preclusiva del ravvedimento speciale impone di distinguere tra strumenti accertativi e utilizzo delle presunzioni, con particolare attenzione agli effetti delle perdite fiscali riportate tra periodi d’imposta collegati.
In specifico ordine alla preclusione all’uso delle presunzioni nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del ravvedimento speciale in abbinamento al CPB, l’Agenzia delle Entrate è solita rappresentare negli avvisi di accertamento che la preclusione non opera in ordine agli accertamenti parziali ex art. 41-bis D.P.R. 600/1973, ma solo per le rettifiche ex art. 39 D.P.R. 600/1973. Per chi scrive, in ordine alle convinzioni degli Uffici sulla limitata portata preclusiva del ravvedimento speciale, appaiono necessarie alcune sottolineature.In ordine alla necessaria adozione di un avviso di accertamento ex art. 39 D.P.R. 600/1973, appare evidente il travisamento tra strumenti di accertamento e il paradigma delle prove precluse all’Ufficio dalla norma, del tutto indipendente dal veicolo accertativo prescelto. Il ravvedimento speciale preclude qualsiasi attività di accertamento che fonda i relativi raccordi indiziari sulle presunzioni, ossia su relazioni inferenziali deduttive tra un fatto noto e un fatto indotto, indipendentemente dalla rubrica e dalla peculiarità cartolare dell’accertamento. Le presunzioni vengono in ogni caso interdette nel supporto della prova che grava sull’Ufficio. Non è ovviamente lo strumento dell’accertamento a contare, ma la tipologia delle prove che lo supportano a venire legislativamente discriminate nei confronti dell’Ufficio. La questione di maggiore rilevanza è, però, se il limite all’uso delle presunzioni possa valere nel...