Realizzo controllato: chiarimenti delle Entrate e criticità
La risposta all’interpello n. 9/2026 amplia l’ambito del realizzo controllato ex art. 177, c. 2 del Tuir, ma permangono dubbi applicativi sull’art. 175 del Tuir nei conferimenti senza scambio di partecipazioni, specie nelle S.r.l. unipersonali.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 20.01.2026, n. 9, ha convenuto che il regime fiscale del c.d. realizzo controllato ex art. 177, c. 2 del Tuir non è necessariamente subordinato all’aumento del capitale sociale della conferitaria, potendo il conferimento della partecipazione avere come contropartita altre frazioni ideali del patrimonio netto. La questione è da ritenersi pacifica anche alla luce delle modifiche testuali apportate all’incipit del comma 2 in questione.Prima dell’ultimo aggiustamento letterale del comma 2, sorgeva il dubbio se l’incipit di apertura del dato normativo (“Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società...”) rendesse indeclinabile, per la fruizione del regime fiscale in scrutinio, lo scambio delle partecipazioni tra conferente e conferitaria, o se tale scambio venisse invece legislativamente pensato in ordine all’ordinaria dinamica causale del conferimento in una società, ove l’apporto viene normalmente scambiato con l’attribuzione dello status di socio.Andava cioè verificato se il conferimento di una partecipazione di controllo non scambiata con alcuna partecipazione al capitale sociale fosse includibile o meno nella speciale fattispecie. In tale caso, se la società era una società a responsabilità limitata a socio unico, anche se si fosse inteso incrementare il capitale sociale a seguito del conferimento della partecipazione, non si sarebbe comunque reso prospettabile un qualsiasi...