Realizzo controllato e art. 175 del Tuir: criticità interpretative
L’interpello n. 9/2026 amplia il realizzo controllato ex art. 177 del Tuir, ma restano incertezze sul coordinamento con l’art. 175 del Tuir, specie nei conferimenti senza scambio di partecipazioni e nelle società a socio unico.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 9/2026, ha convenuto che il regime fiscale del cd. realizzo controllato ex art. 177, c. 2 del Tuir non è necessariamente subordinato all’aumento del capitale sociale della conferitaria, potendo il conferimento della partecipazione avere come contropartita altre frazioni ideali del patrimonio netto. La questione è da ritenersi pacifica anche alla luce delle modifiche testuali apportate all’incipit del comma 2 in questione. Proprio l’incrocio delle 2 versioni testuali (ante e post riforma) consente di rendere pacifica la nuova prospettiva.Prima della recente modifica, la versione letterale dell’art. 177, c. 2 disponeva: “Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’art. 2359, c. 1, n. 1, c.c. ...”. L’ultima versione testuale, invece, riporta: “In caso di conferimento di azioni o quote in società ... si considera valore di realizzo ai fini della determinazione del reddito del conferente quello corrispondente alla quota delle voci del patrimonio netto formatasi nella società conferitaria per effetto del conferimento”. Come risulta chiaramente dal dettato di legge, la mancata insorgenza di obblighi impositivi per il conferente viene fatta dipendere da una precisa condotta contabile che deve allineare il complessivo aumento del patrimonio netto contabile della conferitaria al...