Realizzo controllato e incremento del controllo dopo la riforma 2024
L’estensione del regime ai conferimenti che integrano o incrementano il controllo di diritto era vincolata a un obbligo legale o statutario, da raccordare allo statuto della scambiata: l’art. 17 del decreto ha rimosso ogni condizionamento.
L’art. 177, c. 2 del Tuir raccorda il regime del “realizzo controllato” ai conferimenti in società mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ex art. 2359, c. 1, n. 1) c.c., ovvero incrementa la percentuale di controllo (nell’originaria versione l’incremento veniva causalmente raccordato a un obbligo legale o statutario). Al conferimento di partecipazioni con le prerogative d’ingerenza potestativa di cui all’indicata norma del Codice Civile nella società scambiata, il legislatore rimette la mancata insorgenza di rilievi impositivi a una precisata condotta contabile.Nonostante l'art. 177, c. 2 non ricongiunga esplicitamente alla vicenda acquisitiva pura della partecipazione di controllo anche quella dell’integrazione, costituisce orientamento dottrinale pacifico l’applicazione del regime fiscale in questione anche al conferimento di partecipazioni di minoranza che unitamente a quelle già possedute dalla conferitaria consentono a quest’ultima di acquisire il controllo di diritto della società scambiata. Tale estensione, venuta meno la subordinazione del regime fiscale alla necessità di attribuire il controllo di diritto in ordine a società estranee all’influenza dei soci della conferitaria, include nella portata della norma anche mere ipotesi riorganizzative interne al medesimo gruppo di soci.In ordine all’ulteriore fattispecie dell’incremento della partecipazione di controllo, prima della modifica...