Realizzo controllato e società scambiate estere, rischio di asimmetrie
Il rinvio dell’art. 177, c. 2 del Tuir all’art. 73, c. 1, lett. d) supera la lettura restrittiva della risoluzione n. 43/E/2017, ma l’estensione alle società scambiate estere può generare asimmetrie impositive da verificare alla luce delle Convenzioni.
In merito alla natura dei soggetti che partecipano alla delineazione strutturale dei conferimenti di partecipazioni, si deve sottolineare come l’art. 177, c. 2 del Tuir, già nella versione originaria, testualmente operasse un rinvio generico a “società conferitaria” e all’acquisizione del controllo di “una società ai sensi dell’art. 2359, comma 1, punto 1, c.c.” senza, quindi, procedere a contrassegnarla con alcun preciso collegamento con il territorio nazionale, obbligando a connotarla come residente.Nonostante la mancanza di indicazioni legislative stringenti, l’Amministrazione Finanziaria aveva però ritenuto con la risoluzione 4.04.2017, n. 43/E che per “asseriti motivi di ordine logico-sistematico” avessero a valere i medesimi elementi di caratterizzazione soggettiva previsti nell’art. 177, c. 1, in ordine alle permute delle partecipazioni, per cui tanto la società conferitaria, quanto la società scambiata dovevano essere entrambe società di capitali residenti in Italia. Per l’Amministrazione Finanziaria, quindi il riferimento presente nel c. 2 a “società” senza alcuna precisa identità giuridica equivaleva a “una non statuizione” del c. 2, per cui per “motivi logico-sistematici” (solo fatti derivare dalla rubrica della norma) sia la società conferitaria che la società conferente dovevano entrambe ricalcare le peculiarità di struttura giuridica e di territorialità fissate nell’art. 177, c. 1 del Tuir. Appariva invece...