Realizzo controllato escluso se la conferitaria è una società semplice
Per l’Agenzia delle Entrate la società semplice, non obbligata alle scritture contabili, non può essere conferitaria nel regime dell’art. 177, c. 2 del Tuir; il rendiconto previsto dall’art. 2262 c.c. offre però garanzie informative equivalenti.
Con la risposta all’interpello n. 176/2026, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in ordine all’applicazione del regime fiscale del realizzo controllato ex art. 177, c. 2 del Tuir, nel caso di un conferimento congiunto di partecipazioni in una holding costituenti il 100% del suo capitale sociale, in una newco costituita in forma di società semplice. Per l’Agenzia delle Entrate la nozione di patrimonio netto, utile ai fini dell’individuazione del valore di realizzo della partecipazione conferita, cui l’art. 177, c. 2, Tuir raccorda il regime fiscale neutro, dev’essere intesa come espressione delle risultanze delle scritture contabili della società conferitaria, in modo da garantire che il valore di realizzo delle partecipazioni conferite risulti essere il risultato dell’applicazione di criteri legali di valutazione del patrimonio netto al quale sono soggette solo le società obbligate alla tenuta delle scritture contabili. Da tale analisi ermeneutica per l’Estensore erariale deriva l’impossibilità che la conferitaria possa essere una società semplice, non avendo quest’ultima l’obbligo di tenuta delle scritture contabili.La contrarietà erariale, anche se causalmente non esplicitata, appare derivare dal timore che da una scarsa trasparenza contabile possano derivare dei pregiudizi fiscali. Se a un giudizio di superficie può essere ritenuto condivisibile il rappresentato timore erariale, giuridicamente un autentico scrutinio non può omettere...