Accertamento, riscossione e contenzioso
29 Giugno 2026
Realizzo controllato: il passo falso del giudice di Bergamo
Per la Corte di giustizia tributaria di Bergamo (sentenza n. 50/2026) il conferimento in realizzo controllato ex art. 177, c. 2 del Tuir privo di ragioni extrafiscali integra abuso del diritto; l’autore oppone il primato della norma speciale sull’art. 9.
Per la Corte di giustizia tributaria di Bergamo (sentenza 5.02.2026, n. 50) declina nell’abuso del diritto l’operazione di conferimento della partecipazione effettuata da una persona fisica in regime di realizzo controllato ex art. 177, c. 2 del Tuir, qualora l’operazione non risulti supportata da valide ragioni extrafiscali.Il caso ha riguardato una persona fisica che deteneva il 100% del capitale sociale di una società operativa e che aveva conferito l’80% della partecipazione in una holding, conservando a titolo personale il residuo 20%. Il valore normale della quota conferita ammontava a 8,8 milioni di euro, mentre il costo fiscalmente riconosciuto della medesima era di 6,6 milioni di euro.L’Agenzia procedeva a contestare a titolo di plusvalenza tassabile la differenza di 2,2 milioni di euro, ritenendo l’operazione elusiva in quanto “circolare”, dal momento che, a suo dire, il conferimento dell’80% della quota non accompagnata da manifesti intenti di passaggio generazionale o da piani di riorganizzazione imprenditoriale era non solo un’operazione priva di sostanza economica, ma nel contempo anche del tutto inidonea a modificare il complessivo assetto proprietario della partecipazione, sostanzialmente rimasto invariato e incentrato, anche se con articolazioni strutturali diverse, sulla medesima persona. Questo per il giudice di Bergamo giustificava la volturazione del regime fiscale del realizzo controllato ex art. 177, c. 2 del Tuir, con il valore...