Recesso del socio e liquidazione: diritto attratto in quello sociale
Con l’ordinanza n. 20552/2026 la Cassazione chiarisce che, se la società è posta in liquidazione prima che sia definita la quota del socio receduto, il diritto liquidatorio individuale resta attratto nella più ampia liquidazione della società.
La Cassazione, con l’ordinanza 18.06.2026, n. 20552, si è pronunciata sul diritto liquidatorio e sui relativi parametri valutativi di spettanza di un socio receduto nel caso in cui, pendenti ancora i termini per la liquidazione del diritto individuale (differibile di 6 mesi dal recesso ai sensi dell’art. 2289 c.c.), subentri la messa in liquidazione della società. La società di persone partecipata era stata nelle more posta in liquidazione per mancata ricostituzione della pluralità dei soci, per cui veniva ritenuta attratta nella liquidazione del soggetto collettivo anche la soddisfazione del diritto liquidatorio individuale. Nel ricorso principale veniva lamentata la violazione degli artt. 2272, 2289 e 2290 c.c. e, in particolare, veniva reputato erroneo l’intendimento della Corte d’Appello di Ancona, la quale aveva ritenuto che, qualora a seguito dello scioglimento particolare del vincolo sociale relativamente a un socio intervenga lo scioglimento della società per mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro il termine stabilito all’art. 2272 n. 4 c.c., il diritto alla liquidazione della quota deve rimanere attratto nel procedimento di liquidazione della società, secondo le prescrizioni degli artt. 2270 e 2284 c.c. La Cassazione in commento ha giudicato infondato il motivo e correttamente argomentata la decisione della Corte territoriale come esposta nella sentenza impugnata.Il tema in questione è già stato trattato dalle Sezioni Unite della...