Il reddito di cittadinanza integra il reddito del nucleo familiare considerato nella sua totalità e solo in un secondo momento attribuito pro-quota ai singoli componenti. È con riferimento al nucleo familiare, quindi, che si fissa a 9.360 euro annui il valore massimo dell'Isee che consente l'accesso al beneficio economico, valore che deve essere rapportato al numero e alla composizione del nucleo familiare stesso in base alla seguente scala di equivalenza: 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino a un massimo di 2,1.
È importante quindi definire la composizione del nucleo familiare, secondo le modalità stabilite dal regolamento per la determinazione dell'ISEE (art. 3 Dpcm 159/2013), che vi ricomprende:
• soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU;
• coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo alcune situazioni del tutto particolari;
• il figlio minore di 18 anni fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive;
• il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori.
In ogni caso, l'art. 2, c. 5 D.L. 4/2019 prevede che:
a) i coniugi permangono nel...