Accertamento, riscossione e contenzioso 29 Maggio 2024

Redditometro valido anche per solo uno dei 2 anni di scostamento

Per la Cassazione è legittimo l’avviso di accertamento che si limita a contestare solo uno dei 2 anni d’imposta dello scostamento segnalato dal vecchio Redditometro, nel caso l’altro si raccordi ad un periodo fiscale prescritto.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 23.05.2024, n. 14392, tornando a pronunciarsi sulla vecchia versione del Redditometro, insiste su tesi esegetiche che trascurano del tutto la stessa qualificazione di strumento obsoleto e anacronistico rispetto al contesto socio-economico in cui esso viene fatto operare e del tutto non garantista nei confronti del contribuente, proprio come rappresentata nell’art. 22 D.L. 78/2010, ripreso in sentenza dallo stesso giudice di Cassazione. A fronte dell’illegittimità dell’avviso di accertamento sostenuta dal contribuente in virtù del suo raccordo con lo scostamento reddituale di un solo anno in luogo dei 2 previsti dall'art. 38 D.P.R. 600/1973, la Cassazione sottolinea come l'art. 38, c. 4 D.P.R. 600/1973, nel testo allora vigente correlasse lo scostamento a 2 anni, peraltro neppure necessariamente consecutivi ed in ordine ai quali non era previsto il congiunto obbligo di notificare l’atto impositivo. Presupposto necessario ai fini dell’accertamento sintetico è che risultino elementi e circostanze di fatto, sulla base dei quali sia possibile fondatamente attribuire al contribuente un reddito complessivo superiore a quello risultante dalla dichiarazione, per 2 o più anni (Cass. 13.09.2022, n. 26916; Cass. 28.06.2019, n. 17491). Nel caso di specie, lo scostamento reddituale era stato rilevato sia per il 2007 che per il 2008, ma l’accertamento aveva riguardato...

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