Regime fiscale delle spese di manutenzione su beni di terzi
La Cassazione, con ordinanza 31.03.2026, n. 7950, affronta il tema della deduzione delle spese su beni di terzi, chiarendo il ruolo della strumentalità e l’inapplicabilità automatica del limite del 5% ex art. 102, c. 6 del Tuir.
Nel ricorso incidentale per Cassazione il patrocinio erariale lamentava la violazione dell’art. 102, c. 6 del Tuir, nella parte in cui la sentenza impugnata aveva ritenuto di raccordare il limite di deducibilità previsto nella norma ai soli immobili in proprietà del contribuente, dovendosi invece assumere come deducibili integralmente le spese sostenute su immobili di terzi. In ordine alla rappresentata censura la Corte di Cassazione considera fondato il motivo di doglianza erariale, sottolineando come da tempo essa abbia ammesso la deducibilità delle spese a prescindere dalla proprietà dei beni, dovendosi invece guardare alla strumentalità dei beni.La questione, per quanto attiene alla deducibilità Iva, evidenzia il giudice di Cassazione, è stata risolta dall’arresto delle Sezioni Unite, ove si è affermato che l’esercente attività d’impresa o professionale ha diritto alla detrazione Iva anche per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l’attività svolta, anche se potenziale o di prospettiva e pur se, per cause estranee al contribuente, detta attività non possa poi in concreto essere esercitata (Cassazione S.U. n. 11533/2018; per la deduzione in generale Cassazione S.U. n. 13162/2024). Ne consegue, per la Corte di Cassazione, che va ormai ritenuto errato il riferimento alla mera proprietà dell’immobile (del contribuente o di terzi), dovendo...