Regime PEX: attività preparatoria insufficiente ai fini dell’esenzione
L’ordinanza 20.03.2026, n. 6732 esclude il requisito della commercialità ex art. 87 del Tuir in presenza di attività solo preparatorie, richiedendo l’effettivo e continuativo esercizio d’impresa ai fini dell’applicazione del regime PEX.
La Cassazione, con l’ordinanza 20.03.2026, n. 6732, si è pronunciata sulla portata prescrittiva dell’art. 87, c. 1, lett. d) del Tuir, a mente del quale, per poter fruire del cd. regime PEX, la società partecipata deve avere ininterrottamente esercitato, al momento del realizzo della plusvalenza, un’impresa commerciale, come definita dall’art. 55 del Tuir, almeno dall’inizio del terzo periodo d’impresa anteriore al realizzo stesso.La controversia riguardava il decorso temporale dell’ininterrotto esercizio dell’impresa da parte della società partecipata e se tale presupposto potesse ritenersi integrato già con la mera predisposizione di una “struttura operativa potenzialmente idonea all’avvio del processo produttivo”, ossia di una “struttura organizzativa pronta a intraprendere l’attività commerciale”, ma ancora momentaneamente quiescente. In tale senso si erano pronunciati entrambi i giudici di merito. In particolare, la C.T.R. aveva dato rilievo al mero compimento di atti preparatori all’attività commerciale vera e propria.La Corte di Cassazione dapprima sottolinea come il giudice regionale avesse omesso di verificare:- se l’attività preparatoria era stata o meno esercitata senza soluzione di continuità, ovvero “ininterrottamente”;- la consistenza di tale attività, in funzione del settore economico di appartenenza e del tipo di attività svolta; - se a tale attività avesse fatto seguito l’effettivo esercizio di...