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Lavoro 03 Aprile 2023

Retribuzione convenzionale per lavoratori all’estero

Sempre più ricorrente la situazione di lavoratori italiani che prestano attività lavorativa all’estero in Paesi non comunitari. Occorre quantificare con attenzione la corretta retribuzione imponibile.

Il datore di lavoro che intende inviare lavoratori italiani all’estero in Paesi non comunitari, al fine di calcolare e versare in modo corretto contributi e imposte, deve effettuare le seguenti analisi.

Paese nel quale il lavoratore viene inviato: se il Paese non è comunitario, o uno con il quale l’Italia non ha in essere accordi di sicurezza sociale e, pertanto, sono obbligatorie le assicurazioni sociali, la retribuzione imponibile può essere la retribuzione convenzionale, retribuzione fissata annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro.
Se il Paese è un Paese non comunitario occorre verificare il periodo di lavoro: il periodo di lavoro nel Paese non comunitario deve essere superiore a 183 giorni in un anno, e in questo caso la retribuzione imponibile contributiva e fiscale sarà la retribuzione convenzionale (art. 51, c. 8-bis Tuir). Per il calcolo del periodo dei 183 giorni si segnala che deve considerarsi l’anno solare (e non l’anno civile dal 1.01 al 31.12) e in questa soglia devono essere considerati anche i giorni non effettivamente lavorati (es. giorni di ferie, di festività, giorni di riposo).
Per il corretto imponibile retributivo occorre monitorare periodicamente il conteggio dei giorni all’estero.
Appurato che la retribuzione imponibile è la retribuzione convenzionale, occorre prendere visione dell’allegato al D.M. Lavoro 28.02.2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18.03.2023, n. 66, che indica le retribuzioni convenzionali per l’anno 2023, distinte per settori (es. industria, commercio-terziario, autotrasporto e spedizione merci, credito, assicurazioni, trasporto aereo, agricoltura spettacolo, artigianato) e per categorie di lavoratori (operai, impiegati, quadri, dirigenti). Ricordiamo che la tabella delle retribuzioni convenzionali viene aggiornata ogni anno come previsto dal D.L. 317/1987.
I contributi e le imposte saranno calcolate con le stesse normative italiane ma sulla retribuzione convenzionale. La circolare Inps 23.03.2023, n. 33 ha aggiornato le tabelle utili per la determinazione per l’anno 2023 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale e prevede la possibilità di effettuare i conguagli della retribuzione del primo trimestre 2023 sull’esatta nuova retribuzione convenzionale 2023 entro il 16.06.2023. Segnaliamo in tema previdenziale che sulle retribuzioni convenzionali va calcolato e versato il trattamento di disoccupazione previsto per i lavoratori italiani rimpatriati.
Nulla cambia in tema di adempimenti del lavoro nel caso di lavoro all’estero in Paese non comunitario. Al lavoratore si consegna normalmente il cedolino paga LUL, il mod. CU.

Soffermiamoci sul calcolo pratico della retribuzione convenzionale. La retribuzione deve essere determinata confrontando la retribuzione “RAL italiana”, quindi prevista dal Ccnl o da accordo individuale (esclusa l’indennità estero), divisa per 12 (ottenendo così la retribuzione mensile) con la corrispondente “RCT” Retribuzione Convenzionale da Tabella, che diviene la retribuzione convenzionale sulla quale calcolare contributi e imposte. Anche in caso di variazione della retribuzione italiana (esempio passaggio di qualifica, aumenti retributivi) occorre rivedere il raffronto con la retribuzione convenzionale da tabella ed applicare nel caso di nuova fascia retributiva da tabella il nuovo importo di retribuzione convenzionale. La retribuzione convenzionale deve intendersi divisibile per 26 giornate per ottenere la retribuzione convenzionale giornaliera.