Diritto del lavoro e legislazione sociale 24 Maggio 2024

Revoca delle dimissioni protette a seguito di convalida

L’INL chiarisce la possibilità di revoca delle dimissioni rese dai genitori con figli minori di 3 anni, o entro i primi 3 anni di ingresso in famiglia dei minori.

Com’è ormai noto, è in vigore da diversi anni la procedura per la trasmissione telematica delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali da parte dei lavoratori dipendenti. Tuttavia, tale procedura non viene applicata ai genitori lavoratori, per i quali le dimissioni sono soggette alla convalida presso l’ITL competente. In base a quanto previsto dall’art. 55, c. 4 D.Lgs. 151/2001 hanno l’obbligo di farle convalidare dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro la lavoratrice che presenta le dimissioni durante il periodo di gravidanza e il genitore che le rassegna entro in primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni dall’accoglimento del minore adottato o in affidamento. Tale procedura mira a verificare che la decisione del lavoratore o della lavoratrice sia genuino e frutto di una libera scelta e non sia, al contrario, imposta dal datore di lavoro per ragioni riguardanti lo status dell’interessato. È importante evidenziare che le dimissioni presentate dai soggetti sopra evidenziati e prive di convalida sono considerate inefficaci a tutti gli effetti. Ma il punto focale di oggi riguarda la revoca di tali dimissioni. All’interno del Testo Unico sulla maternità e sulla paternità, tra le diverse previsioni, non viene regolamentato il tema della revoca, né risulta applicabile quanto previsto per le dimissioni presentate in modalità telematica, per le quali è...

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