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Diritto
02 Agosto 2023
Riconoscimento dei costi degli accertamenti (prima parte)
La Corte di Cassazione si allinea alle statuizioni della Corte Costituzionale e riconosce la necessità di raccordare in ogni caso agli accertamenti fondati sulle indagini finanziarie il riconoscimento dei corrispondenti costi.
La Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, con l'ordinanza 26.06.2023, n. 1823, allineandosi alle statuizioni della Corte Costituzionale (sentenza 31.01.2023, n. 10), ha ritenuto che in sede di accertamento raccordato alle risultanze delle indagini finanziarie, il contribuente imprenditore può, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, opporre la presunzione contraria e, in particolare, eccepire l’incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati.
La Corte Costituzionale, nel ritenere non fondata la censura di legittimità sollevata dalla C.T.P. di Arezzo in ordine alla presunzione legale raccordata ai prelievi dai conti bancari dei piccoli imprenditori, ha riconosciuto che l’inferenza causale tra il prelievo ingiustificato e il ricavo occulto si ricongiunge a una doppia presunzione.
Prima il prelievo si raccorda al costo occulto e poi, per il tramite dell’ordinaria dinamica degli atti di mercato, il costo in nero si commuta in un ricavo in nero. Tale coesione di costi neri e di ricavi neri determina, per la Consulta la necessità di intravedere, quale sia la metodologia accertativa adottata, l’obbligo che il ricavo in nero debba sempre essere nettizzato del corrispondente costo ed è a tale principio di logica reddituale che si è rifatta la Corte di Cassazione con la sentenza sopra citata.
Il tema in questione consente di tornare a...