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Lavoro 14 Febbraio 2020

Riders: autonomi, subordinati o nessuno dei due?

Le conseguenze sulla materia dopo le decisioni della Corte d'Appello di Torino e della Corte di Cassazione.

Da qualche tempo, chi abita nelle grandi città come Milano o Roma (ma non solo) ha assistito al moltiplicarsi di ragazzi in bicicletta che sfrecciano per le strade a qualsiasi ora del giorno (ma anche della sera e della notte), indossando grandi zaini a forma di cubo con il logo di grandi marche di food delivery. Si tratta dei c.d. “riders”, ovvero ragazzi che tramutano un ordine online (di cibo ma non solo) in una consegna a domicilio. Finora, il rider era una sorta di “libero professionista”, ma si sa bene che, nel mondo del lavoro, qualora venga certificata la continuità del rapporto, scatta in maniera automatica l'obbligo di assunzione. Già a partire dal 2019 le acque hanno iniziato a muoversi, anche per questioni di natura politica e su forte sollecitazione degli stessi operatori del settore, talvolta sfruttati per via delle poche disposizioni a loro tutela. La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 1663/2020 si è espressa confermando quanto già stabilito in precedenza dalla Corte d'Appello di Torino il 4.02.2019. Viene infatti riconosciuto il diritto al trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro della logistica, ma non le norme sul licenziamento, in quanto i riders continuano a essere, secondo la giurisprudenza, lavoratori autonomi. In base alla L. 128/2019, l'elemento “etero-organizzativo” è sempre presente nel...

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