Con la circolare 11.11.2024, n. 93 l’Inps ha fornito indicazioni sulla riduzione contributiva ex art. 29 D.L. 244/1995 prevista per l’anno 2024 a favore delle imprese edili. Il beneficio consiste in una riduzione applicata sui contributi per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai a tempo pieno nelle imprese edili classificate nel settore industria con i codici statistico-contributivi da 11301 a 11305, nel settore artigianato con i codici statistico-contributivi da 41301 a 41305, nonché quelle con codici Ateco2007 da 412000 a 439909.Sono escluse dalla riduzione le attività di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, non propriamente ascrivibili al settore edile, contraddistinti dai codici Ateco2007 da 432101 a 432909 e dai codici 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308.Con decreto direttoriale pubblicato sul sito Internet del Ministero del Lavoro in data 15.07.2024, è stata confermata anche per l’anno in corso la riduzione nella misura dell’11,50%.Per poterne beneficiare le aziende edili devono essere in possesso dei seguenti requisiti:- regolarità contributiva (Durc);- rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;- assenza di condanne passate in giudicato per la violazione di norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio...