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Lavoro 15 Novembre 2021

Rifinanziato il congedo Covid per i genitori

Lavoratori dipendenti e iscritti alla Gestione Separata ne hanno diritto nel caso di sospensione dell’attività scolastica o quarantena di figli fino a 14 anni o con disabilità accertata. Il congedo non è indennizzato dai 14 ai 16 anni.

L’art. 9 D.L. 21.10.2021, n. 146, ha prorogato fino al 31.12.2021 una misura già introdotta, seppur con qualche differenza, dal D.L. 17.03.2020, n. 18, volta ad agevolare i genitori di figli di età inferiore a 16 anni. I genitori lavoratori dipendenti di figli di età inferiore a 16 anni hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei seguenti casi: sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio convivente; infezione da SARS-CoV-2 del figlio convivente; quarantena del figlio a seguito di contatto con soggetto con infezione da SARS-CoV-2 disposta dall’ASL. Il congedo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della L. 104/1992, a prescindere dall’età e dalla convivenza. Il periodo di astensione dal lavoro può riguardare anche solo parzialmente il periodo di sospensione dell’attività in presenza, infezione o quarantena del figlio, e può essere fruito sia in forma giornaliera che in forma oraria. In alternativa al congedo, le aziende potrebbero favorire lo svolgimento dell’attività in modalità agile (smart working). Per i periodi di astensione, i lavoratori di figli di età inferiore a 14 anni o con disabilità ai sensi della L. 104/1992 hanno diritto a un’indennità pari al 50% della retribuzione; mentre, i genitori di figli di età compresa...

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