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Diritto del lavoro e legislazione sociale 04 Agosto 2026

Rilevanza NASpI degli atti persecutori subiti dalla lavoratrice

In tema di dimissioni per giusta causa l’Inps estende l'area della cessazione "involontaria" ai casi di violenza di genere che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto.

Con il messaggio 3.08.2026, n. 2540, l'Inps affronta una questione di crescente rilevanza sociale prima ancora che giuridica: se le dimissioni rassegnate da una lavoratrice vittima di atti persecutori, costretta ad abbandonare l'impiego per proteggere la propria incolumità, possano essere qualificate come dimissioni per giusta causa ai fini dell'accesso alla NASpI. Il punto di partenza è l'art. 3, D.Lgs. n. 22/2015, che ricomprende tra le ipotesi di cessazione involontaria del rapporto anche le dimissioni per giusta causa. Il fondamento sostanziale va rintracciato nell'art. 2119 c.c., ai sensi del quale il recesso è giustificato quando si verifica una causa che non consenta la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro.Sul tema è intervenuta da tempo la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 269/2002, ha chiarito come, in presenza di una condizione di improseguibilità accertata dal giudice, le dimissioni, pur formalmente provenienti dal lavoratore, vadano ricondotte al comportamento di un soggetto terzo, con qualificazione dello stato di disoccupazione come involontario ex art. 38 Cost. Ne discende che anche condotte estranee alla sfera datoriale possono integrare la giusta causa di recesso, se idonee a incidere sulla possibilità stessa di proseguire il rapporto. La Cassazione, sez. lavoro, con la sentenza n. 11051/2015, ha chiarito che la causa ostativa deve presentare caratteri di obiettiva gravità, non solo soggettivamente percepiti, potendo...

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