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Lavoro
20 Novembre 2023
Rimborso chilometrico al dipendente nel tragitto casa-lavoro
Il datore di lavoro può decidere di rimborsare al lavoratore i costi per raggiungere il luogo di lavoro; con lo smart working, si aggiunge il rimborso delle spese quando il lavoratore viene richiamato in sede. Da considerare il rischio di omissione contributiva e fiscale.
Il percorso casa-lavoro non è considerato tempo di lavoro, di conseguenza non è considerato trasferta; pertanto, il lavoratore dipendente non ha diritto al rimborso delle spese sostenute e non ha diritto a indennità di trasferta. Nel caso in cui il datore di lavoro rimborsi le spese, per esempio per il consumo carburante in base ai km di percorrenza nel tratto casa-lavoro, questo rimborso è reddito di lavoro dipendente a tutti gli effetti di legge e, quindi, soggetto a contribuzione previdenziale e ritenute fiscali.
Nel 2015 la Corte di Giustizia dell’UE (terza sezione, causa C-266/14) si è pronunciata precisando le seguenti regole base:
per tragitto casa lavoro si intende il percorso che il lavoratore effettua ogni giorno dalla propria abitazione al luogo di lavoro; il lavoratore non ha diritto a retribuzione, né a rimborsi spese;
la trasferta si ha quando il lavoratore svolge il lavoro fuori dalla sede di lavoro precisata nel contratto di assunzione;
quando il lavoratore non ha una sede fissa di lavoro, non ha un itinerario fisso quindi l’itinerario cambia ogni giorno, per esempio lavoratore con mansioni commerciali, di addetto alle consegne, di manutentore esterno, di corriere, la sentenza della Corte ha previsto l’obbligo al datore di lavoro di retribuire normalmente il tempo di percorrenza dalla propria residenza al luogo dove deve recarsi per lavorare e di conseguenza, essendo tragitto di lavoro...