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Diritto del lavoro e legislazione sociale 18 Settembre 2026

Rinnovo del Ccnl legno industria: il contratto a termine

L’assunzione con contratto a tempo determinato, contratto di somministrazione e per attività stagionali avviene secondo la normativa vigente integrata dalla regolamentazione contrattuale.

In data 3.09.2026 è stata sottoscritta, da FederlegnoArredo, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende operanti nei settori Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi e Forestali.In questa sede focalizziamo l’attenzione sul contratto a tempo determinato, disciplinato all’art. 30 del Ccnl.Per quanto riguarda i limiti percentuali, il numero dei lavoratori a tempo determinato e somministrati a termine in forza al 31.12 dell’anno precedente all’assunzione non può superare i seguenti limiti:- il numero di lavoratori con contratto a tempo determinato non può superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato;- il numero dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato;- la somma dei lavoratori assunti a tempo determinato e in somministrazione a tempo determinato non può superare il 35% dei lavoratori a tempo indeterminato.In ogni caso, nelle aziende fino a 5 dipendenti è possibile utilizzare fino a 2 contratti, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa.Per quanto concerne le condizioni a fronte delle quali è possibile stipulare un contratto di durata (oppure proroga o rinnovo) superiore a 12 mesi (ma non a 24), sono previste le seguenti fattispecie:- esecuzione di ordini o commesse a carattere...

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