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Imposte dirette 29 Agosto 2026

Riporto delle perdite: l’interpretazione autentica dell’art. 84

L’art. 7 D.Lgs. 148/2026 chiarisce che il limite al riporto delle perdite opera anche quando il trasferimento riguarda le partecipazioni della società che controlla, indirettamente, il soggetto titolare delle perdite.

L’art. 7 D.Lgs. 148/2026 interseca l’art. 84, c. 3 del Tuir con un’interpretazione autentica, prevedendo testualmente: “L’articolo 84, comma 3, Tuir si interpreta nel senso che il trasferimento delle partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite si considera avvenuto anche nel caso in cui oggetto dello stesso siano le partecipazioni di una società che detiene il controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, del soggetto che riporta le perdite”. Identiche modifiche sono state apportate nel nuovo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al D.Lgs. 117/2026.L’art. 84, c. 3 del Tuir, come noto, persegue lo scopo antielusivo di impedire la compensazione intersoggettiva delle perdite di una società con cicli produttivi e dinamiche di mercato ormai devitalizzate, con gli utili di un’altra società, omogeneizzandosi sul piano degli intenti con l’art. 172, c. 7 del Tuir (in tema di fusioni societarie), che costituisce l’antecedente storico da cui è dipartita l’originaria strategia legislativa di avversione dell’incrocio fiscale di perdite con utili.La necessità di riportare la fusione ai suoi ordinari paradigmi di scopo e cioè a un'aggregazione di strutture produttive che costituisca l’espressione di un potenziamento di efficienza nell’operatività di...

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