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Lavoro 10 Febbraio 2020

Ritenute fiscali in regime forfetario

Nonostante i compensi non siano assoggettati a ritenuta d'acconto, dovrà comunque essere rilasciata la Certificazione Unica.

I compensi percepiti dai lavoratori autonomi in regime forfetario o in quello dei c.d. ”minimi” non devono essere assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del committente che effettua il pagamento della fattura. L'esclusione dalla ritenuta d'acconto, però, non esenta il committente dal rilascio della Certificazione Unica (CU), mentre non vi è alcun obbligo di compilazione del mod. 770 in quanto non vi è alcuna ritenuta operata/versata. Tuttavia, trattandosi di Certificazioni rilasciate a soggetti titolari di partita Iva, seppure operanti in un regime contabile estremamente semplificato, non sussiste obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate entro il prossimo 9.03 (il 7 cade di sabato) e il sostituto può avvalersi del maggior termine del 31.10.2020 che, cadendo a sua volta di sabato, porterà la scadenza al 2.11.2020. La legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) consente infatti ai sostituti di imposta di trasmettere all'Agenzia delle Entrate, entro il termine per la presentazione del mod. 770, le certificazioni relative ai sostituiti che non possono avvalersi del modello 730 per la dichiarazione dei propri redditi o che percepiscono esclusivamente redditi esenti: “Le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'art. 1 D.Lgs. 21.11.2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della...

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