Nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a una prestazione economica denominata trattamento di fine rapporto (Tfr), rientrante nel concetto di retribuzione differita.
I soggetti obbligati al versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr sono i sostituti d’imposta. Se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta, l’imposta deve essere versata dal percettore del Tfr attraverso la dichiarazione dei redditi dell’anno in cui è stato corrisposto il Tfr.Per quanto riguarda il calcolo della rivalutazione, secondo quanto stabilito dall’art. 2120 c.c., il Tfr è determinato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari all’importo della retribuzione utile di competenza dell’anno divisa per il coefficiente 13,5, al netto del contributo aggiuntivo IVS dello 0,50% calcolato sull’imponibile previdenziale dell’anno. Con riferimento alla rivalutazione, gli importi accantonati al 31.12 dell’anno precedente sono annualmente rivalutati con l’applicazione di un tasso composto dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Una volta calcolata, la rivalutazione deve essere assoggettata all’imposta sostitutiva del 17%. La rivalutazione deve essere calcolata dal sostituto d’imposta alla fine di ciascun anno o alla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il coefficiente dell’1,5% è rapportato su base annua e il 75% è calcolato sull’ultima variazione pubblicata dall’Istat...