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Imposte dirette 27 Agosto 2026

Scadenze 2026 del 730 senza sostituto per pagamenti e rimborsi

Il 30.09 scadrà il termine ultimo per l’invio del 730, ma è già scaduto quello per il pagamento delle imposte e serviranno ancora diversi mesi per i rimborsi di chi si è avvalso del dichiarativo senza sostituto.

Con l’avvicinarsi della scadenza del 30.09.2026, per la presentazione del modello 730, torna d’attualità il tema dei conguagli, soprattutto per i contribuenti che non si avvalgono del sostituto d’imposta. La definizione “730 senza sostituto” è un vecchio retaggio perché, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 2, c. 2 D.Lgs. 1/2024, tale modalità può essere scelta anche in presenza di un datore di lavoro o di un ente pensionistico tenuto a effettuare il conguaglio.
La differenza principale, ora, riguarda proprio il soggetto chiamato a gestire il risultato della dichiarazione. Nel 730 ordinario con sostituto, l’eventuale credito o debito viene gestito dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, generalmente a partire rispettivamente dalla retribuzione di luglio e dalla rata pensionistica di agosto o settembre. Nel modello presentato senza sostituto, invece, il rapporto finanziario avviene direttamente tra contribuente ed Erario e ciò apre a interrogativi e falsi miti.

Un errore frequente è credere che presentare il modello 730 nella parte finale della campagna dichiarativa faccia slittare in avanti anche la scadenza delle imposte. Il 30.09 riguarda esclusivamente la presentazione della dichiarazione e non determina alcun differimento dei termini di versamento. Il calendario dell’Agenzia delle Entrate individua nel 30.06 il termine ordinario per il pagamento del saldo e del primo acconto e nel 30.07 quello per il versamento con la maggiorazione dello 0,40%, ai sensi dell’art. 17, c. 2 D.P.R. 435/2001. Pertanto, il contribuente che presenti ad agosto o settembre un 730 senza sostituto dal quale emerga un debito, pur essendo nei termini per la dichiarazione, ha già superato quelli previsti per il pagamento. In tale situazione il versamento dovrà essere effettuato mediante modello F24 ricorrendo al ravvedimento operoso, con applicazione delle sanzioni ridotte e degli interessi dovuti in funzione del ritardo.

Se dal modello emerge un credito, invece, il rimborso viene effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Per le dichiarazioni prive di particolari criticità gli accrediti iniziano generalmente nel mese di dicembre, con possibili slittamenti all’anno successivo. I tempi possono allungarsi in presenza dei controlli preventivi previsti dall’art. 5, c. 3-bis D.Lgs. 175/2014.
Tali controlli possono riguardare, in particolare, dichiarazioni modificate rispetto alla precompilata con elementi di incoerenza oppure dichiarazioni dalle quali emerge un rimborso superiore a 4.000 euro. In questi casi l’Agenzia può effettuare il controllo entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, o dalla data di trasmissione se successiva, mentre il rimborso spettante deve essere erogato entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione o alla data della trasmissione, se successiva.
Per velocizzare l’accredito è comunque opportuno comunicare preventivamente all’Agenzia delle Entrate le coordinate del proprio conto corrente bancario o postale. L’IBAN può essere trasmesso attraverso i servizi telematici dell’Amministrazione e, se già comunicato in precedenza, viene riproposto nell’applicazione della dichiarazione precompilata. In presenza delle coordinate bancarie il rimborso viene accreditato direttamente sul conto, evitando il ricorso alle modalità alternative previste in assenza dell’IBAN che possono comportare ulteriori tempi di spedizione e incasso.