L’art. 177, c. 2 del Tuir richiama genericamente la società conferitaria, senza qualificarla come società di capitali. La restrizione della risoluzione 4.04.2017, n. 43/E non ha base testuale, ma resta un’insidia per la holding società di persone.
Nell'operazione di conferimento di partecipazioni di controllo, la triade dei soggetti coinvolti è: la società conferitaria che acquisisce o integra il controllo della società scambiata; la società scambiata o conferita della quale la conferitaria riassume la potestà decisoria ai sensi dell’art. 2359, c. 1, n. 1 c.c.; i soci conferenti, ovvero i soci della società scambiata/conferita che possono riassumere qualsiasi natura soggettiva e tributaria (persone fisiche imprenditori e non imprenditori, società di persone, società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali).In specifico ordine alla natura dei soggetti, si deve sottolineare come l’art. 177, c. 2 del Tuir testualmente operi un rinvio generico alla “società conferitaria” senza, quindi, procedere a contrassegnarla come società di capitali. Nonostante la mancanza di indicazioni legislative stringenti, l’Amministrazione Finanziaria ha ritenuto, con la risoluzione 4.04.2017, n. 43/E, che per “asseriti motivi di ordine logico-sistematico” abbiano da valere i medesimi elementi di tipicità soggettiva previsti nell’art. 177, c. 1, in ordine alle permute delle partecipazioni, per cui tanto la società conferitaria, quanto la società scambiata devono essere entrambe società di capitali. L’Amministrazione Finanziaria, quindi, assume il non circoscritto riferimento, presente nell’art. 177, c. 2 del Tuir, a “società conferitaria” senza alcuna precisa identità giuridica come...