La Cassazione ribadisce la responsabilità solidale e illimitata delle beneficiarie per i debiti fiscali della scissa, con deroga alla disciplina civilistica e rilevanti implicazioni sul piano sistematico e interpretativo.
La Cassazione, con l’ordinanza 15.04.2026, n. 9651, ha ribadito che costituisce ormai orientamento costante della Corte il principio di diritto a mente del quale: “In tema di scissione societaria, la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione produce effetti e può essere richiesto il pagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell’Amministrazione, non pregiudicando tale disciplina il diritto di difesa della società beneficiaria, la quale è a conoscenza della situazione debitoria della società scissa, ivi comprese le pendenze tributarie, e può dedurre, in sede di opposizione alla cartella, ogni argomentazione per contestare la pretesa impositiva”.La Cassazione è ferma nel ritenere che, quando sia realizzata un’operazione di scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscali riguardanti gli anni d’imposta a essa antecedenti, prevista dall’art. 173, c. 13 del Tuir, con l’ulteriore ausilio normativo dell’art. 15 D.P.R. 472/1997, diverge da quella riguardante le obbligazioni civili, soggetta invece ai limiti di cui agli artt. 2506-bis, c. 2 e 2506-quater, c. 3 c.c., in quanto, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, si estende non solo solidalmente, ma anche illimitatamente a tutte le società partecipanti all’operazione, indipendentemente dalle quote di...