Scissioni: il riparto fiscale proporzionale delle riserve
Le istruzioni al Mod. Redditi 2026 impongono, per fusioni e scissioni, un riparto proporzionale tra capitale e riserve di reddito in base al principio di neutralità fiscale; l’autore ne discute la portata sul piano civilistico.
Nelle istruzioni al Mod. Redditi 2026 - Società di capitali (Sez. operazioni straordinarie), viene specificata l’identità fiscale dell’avanzo di fusione/scissione con le precisazioni: “l’eventuale avanzo residuo (dopo il suo prioritario utilizzo per la ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta) dovrà essere proporzionalmente attribuito alle altre voci del patrimonio netto della società fusa o incorporata”. Viene ancora testualmente precisato che, ai sensi dell’art. 172, c. 6 del Tuir, all’eventuale avanzo residuo si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata o fusa, considerando come non concorrenti alla formazione dell’avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore dell’eventuale partecipazione annullata. Identiche istruzioni vengono ricongiunte anche alle scissioni.In particolare in ordine al frazionamento fiscale del patrimonio della scissa e al criterio di riparto delle riserve di capitale e delle riserve di reddito, l’Amministrazione Finanziaria nella risposta all’istanza di interpello n. 2/2019 (richiamata nelle istruzioni), a consolidamento dell’orientamento esegetico già espresso con l’iter argomentativo prima esposto nella risoluzione n. 97/E/2017, e poi con la risposta ad interpello n. 139/2018, ha testualmente ribadito: “Per quanto riguarda la posizione della scissa, in generale va osservato che anche la scissa (pur ordinariamente libera...