Diritto del lavoro e legislazione sociale
05 Giugno 2026
Sgravi contributivi, verifiche a carico dell’impresa
L’ordinanza 26.05.2026, n. 16344 lascia fermo il recupero Inps dell’esonero fruito per un’assunzione priva del requisito richiesto e richiama l’impresa alla prova delle verifiche svolte.
Con l’ordinanza 26.05.2026, n. 16344 la Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società destinataria del recupero di contributi relativi a un’assunzione agevolata. Il beneficio era stato applicato ai sensi della L. 190/2014, mentre dagli accertamenti era risultato che il lavoratore aveva avuto un precedente rapporto subordinato a tempo indeterminato nel periodo rilevante.Il Tribunale aveva condannato l’impresa al pagamento di 7.193,57 euro, unitamente alle sanzioni. La Corte d’appello di Bologna aveva confermato la decisione, rilevando che il datore aveva acquisito una dichiarazione del dipendente senza documentare ulteriori accertamenti sulla sua storia occupazionale. La società ha sostenuto di avere agito senza colpa, affidandosi a un’autocertificazione del dipendente che, secondo la sua prospettazione, era risultata mendace. La censura è stata dichiarata inammissibile.Requisito previsto dalla legge - La controversia riguarda l’esonero contributivo triennale previsto dall’art. 1, c. 118 L. 190/2014 per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015. La misura consentiva ai datori privati di ridurre i contributi previdenziali a proprio carico per un massimo di 36 mesi, entro il limite annuo di 8.060 euro.L’accesso all’agevolazione richiedeva che il lavoratore, nei 6 mesi anteriori all’assunzione, fosse privo di rapporti a tempo indeterminato presso qualsiasi datore. L’Inps aveva richiamato tale...